Decreto ristori bis: quanto spetta alle gelaterie ambulanti? La normativa prevede che le attività chiuse o soggette a restrizioni anti-Covid, tra cui anche le gelaterie ambulanti, possano avere il 50% dei ristori in più se la Regione in cui hanno sede passa dalla fascia a minor rischio a quelle medio-alto o elevato.
Decreto ristori bis: Gelaterie Ambulanti
Il Decreto Ristori-bis indica le forme di aiuto previste per le attività economiche che sono penalizzate dalle ordinanze di chiusura. Gli indennizzi previsti possono arrivare fino al 200% di quanto ricevuto in seguito alla prima ondata. Le disposizioni hanno valore per ristoranti, bar, aziende agricole, catering, pasticcerie e gelaterie, comprese quelle ambulanti.
A chi spettano i ristori
E’ stato stabilito un indennizzo aggiuntivo del 50% per gelaterie e pasticcerie (Codice Ateco 561030) e per gelaterie e pasticcerie ambulanti (Codice Ateco 563000) con sede in Regioni in cui la crisi sanitaria sia salita o stia per salire di livello. Lo stesso vale per Alberghi (Codice Ateco 551000), bar e altri esercizi simili senza cucina (Codice Ateco 561041)
In quali Regioni
La zona rossa che include Piemonte, Lombardia, Calabria, Alto Adige, Valle d’Aosta, Toscana e Campania conta più di 153.000 imprese a cui sono destinati i bonifici maggiorati del 50% (200% totale). Lo stesso aumento è previsto per le Regioni in zona arancione, ovvero: Puglia, Sicilia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Marche, Umbria.
Le possibilità di indennizzo sono richiedibili anche da chi non ha presentato la domanda dopo il decreto rilancio, effettuando una richiesta per i nuovi ristori. Si tratta della prima parte di soggetti a cui sono destinate le maggiorazioni degli aiuti a fondo perduto.
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